Corte di Cassazione sezione 6 civile, ordinanza n° 16107/2020 - In caso di riforma della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro non può pretendere la restituzione degli importi al lordo delle ritenute fiscali.
Il principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione 6 civile, con l’ordinanza n° 16107/2020, secondo cui, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali, mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc” dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto, ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del D.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui, il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta, in via principale, a colui che ha eseguito il versamento, non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.