Corte di Cassazione sezione lavoro, ordinanza 19062 del 14/09/2020 - Il lavoratore, al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto, ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute.
Secondo il più recente indirizzo di legittimità, che valorizza i canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, deve ritenersi prevalente l'interesse del dipendente alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore, pertanto, ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto, gravando sul datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare - ove sia stato investito di tale richiesta - di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare la possibile perdita del posto di lavoro, per scadenza dei periodo di comporto. Il lavoratore, assente per malattia, ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie. A tale facoltà non corrisponde tuttavia un obbligo del datore di lavoro di accogliere la richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa, e ciò in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive e non motivate con un generico riferimento a non meglio precisate esigenze organizzative.