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Cassazione civile sezione lavoro ordinanza n° 9095/2020 del 18/05/2020

Cassazione civile sezione lavoro ordinanza n° 9095/2020 del 18/05/2020 – La sospensione del dipendente pubblico sottoposto a procedimento penale, diviene priva di titolo, qualora all'esito del procedimento penale non venga attivato quello disciplinare.

Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la sospensione facoltativa del dipendente sottoposto a procedimento penale, in quanto misura cautelare, diviene priva di titolo qualora, all'esito del procedimento penale, non venga attivatoquello disciplinare. L'onere di attivarsi per consentire la tempestiva ripresa del procedimento disciplinare, una volta definito quello penale, grava sull'amministrazione e non sul dipendente pubblico. Il legislatore, prima, e le parti collettive poi, hanno posto un preciso onere a carico delle amministrazioni, che, una volta fatto ricorso alla misura cautelare, non possono rimanere inerti e devono sollecitamente adottare tutte le iniziative necessarie a consentire una tempestiva ripresa del procedimento. A tal fine il legislatore, per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di avere tempestiva notizia dei processi penali avviati a carico di dipendenti pubblici e del loro esito, ha imposto precisi oneri di comunicazione a carico del Pubblico Ministero e della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. Mai è stato previsto, a carico del dipendente sottoposto a processo penale e sospeso dal servizio, un obbligo di collaborazione e un dovere di comunicazione delle sentenze penali, a prescindere dalla natura e dal contenuto di dette decisioni.


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