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Corte di Cassazione sezione lavoro, sentenza 26160 del 17/11/2020

Corte di Cassazione sezione lavoro, sentenza 26160 del 17/11/2020 - Costituisce base contributiva imponibile l'importo corrispondente alla indennità per ferie non godute qualora sia decorso il termine previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, a prescindere dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La questione di cui si discute concerne l’assoggettabilità a contribuzione previdenziale dell' importo corrispondente alla indennità per ferie non godute dal lavoratore, anche se non corrisposta, qualora siano decorsi i diciotto mesi successivi al momento di maturazione delle dette ferie ed il rapporto di lavoro non sia cessato. La giurisprudenza di legittimità, in fattispecie in cui il rapporto di lavoro era cessato, ha consolidato il principio secondo il quale l'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 della I. n. 153 del 1969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore.sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione. L'art.12 della legge n. 153 del 1969, regola il sistema di finanziamento previdenziale secondo il principio per il quale, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, pertanto, ne discende che laddove il lavoratore non abbia fruito delle ferie maturate entro il termine indicato dall'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e quindi stato impiegato anche mentre avrebbe dovuto riposare, è certamente integrato il presupposto dell'obbligo contributivo richiesto dall'art. 121. n. 153 del 1969, poichè la prestazione è stata resa in un periodo in cui la stessa non avrebbe dovuto essere resa, generandosi una maggiore capacità contributiva, quantificabile in termini economici quale indennità per le ferie non godute, che non può non incidere sugli oneri di finanziamento del sistema previdenziale posti a carico dell'impresa che di tale maggior produzione si è avvantaggiata.È irrilevante- ai fini previdenziali- che l'indennità possa essere monetizzata tra le parti del rapporto di lavoro solo alla sua conclusione. L'obbligazione contributiva, infatti, è inderogabile e l'inderogabilità trae origine dal fatto che essa nasce direttamente dalla legge ed è integralmente sottratta all'autonomia privata. L'inderogabilità esprime l'indisponibilità dei soggetti coinvolti nel rapporto previdenziale rispetto alla fattispecie legale, così che gli stessi non possono sottrarsi, nemmeno in via convenzionale.


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