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Corte di Cassazione sezione lavoro, ordinanza 10870 del 23/04/2021

Corte di Cassazione sezione lavoro, ordinanza 10870 del 23/04/2021 - Nel rapporto di lavoro a termine per la proroga del contratto non è necessaria la forma scritta ad substantiam.

L’art 4 del d.lgs. n. 368\01 non prevede, che la proroga del contratto a tempo determinato debba avvenire per iscritto. Neppure nell'impianto di cui alla L. n. 230\62 era previsto che la pattuizione di una proroga dovesse avvenire con atto scritto, anche se in quel caso la mancata prescrizione di forma era superflua, posto che la prosecuzione del contratto oltre la durata iniziale comportava la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato (art. 2 L. - n. 230\62), salva la prova di una proroga concordata. In tale contesto, come rimarcato in più occasioni dalla Suprema Corte, deve ritenersi che la mancata previsione della forma scritta per la proroga sia, oggi, bilanciata dai nuovi e più flessibili meccanismi sanzionatori, comportanti maggiorazioni retributive per la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza iniziale, oltre alla trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato qualora tale prosecuzione superi i detti limiti di venti o trenta giorni (a seconda che la durata iniziale del contratto sia inferiore o superiore a sei mesi), lasciando intatto l'onere in capo al datore di lavoro di provare l'esistenza delle ragioni obiettive che giustificano la proroga. Il legislatore, con il d.lgs. n. 368\2001, non solo ha previsto obiettive ragioni per l'assunzione a termine (art. 1) e per la sua proroga, addossando sul datore di lavoro la prova della loro sussistenza (art. 4), ma ha previsto altresì una durata massima del rapporto di lavoro in caso, di proroga, oltre a meccanismi sanzionatori per l'ipotesi di successione di contratti (art.5).


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